ORDINANZA 18 dicembre 2008


Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del
17 gennaio 2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;


Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
 

Ordina

Art. 1. Finalita'

1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita' competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovra' contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 2. Compiti del medico veterinario

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.
A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 3. Istituti Zoooprofilattici Sperimentali

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorita' giudiziaria.

Art. 4. Compiti del sindaco

1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti.
2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita' di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' ad intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita' previste dal presente articolo, e' attivato, presso ciascuna Prefettura, un «Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.

Art. 5. Obblighi per i produttori

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.
2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere indicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.


Roma, 18 dicembre 2008
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242