Norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o di bocconi avvelenati
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 13 del
17 gennaio 2009
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n.
1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del
codice penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e
successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6
ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega
delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.
Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10
giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali
mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in
ambito urbano, che extraurbano nonche' le sempre piu'
frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di
sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente,
con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico
selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul
territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per
l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini,
che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
Ordina
Art. 1. Finalita'
1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti
veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la
salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della
salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e
dell'ambiente e' vietato a chiunque utilizzare in modo
improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi
avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi
vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresì, la
detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento
preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a
causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle
Autorita' competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione,
eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con
modalita' tali da non nuocere in alcun modo le persone e le
altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte,
tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno
cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovra'
contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli
elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
Art. 2. Compiti del medico veterinario
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia
conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o
viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare
di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata
comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della
Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve
inviare le spoglie e ogni altro campione utile
all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha
provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale
competente per territorio, accompagnati da referto
anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.
A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse
circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove
ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di
ulteriori analisi di laboratorio.
Art. 3. Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre
ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui
campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi
entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli
esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al
Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorita'
giudiziaria.
Art. 4. Compiti del sindaco
1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2,
comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di
una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre
Autorita' competenti.
2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art.
1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla
bonifica dell'area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione
dell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le
modalita' di bonifica del terreno e del luogo interessato
dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita
cartellonistica, nonche' ad intensificare i controlli da parte
delle Autorita' preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita'
previste dal presente articolo, e' attivato, presso ciascuna
Prefettura, un «Tavolo di coordinamento» per la gestione degli
interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da
un suo rappresentante, e' composto da un rappresentante della
provincia, dai sindaci delle aree interessate e da
rappresentanti dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie
locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle
Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.
Art. 5. Obblighi per i produttori
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti
fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle
categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad
uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una
sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli
animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale
sia «un'esca», deve essere previsto un contenitore con accesso
solo all'animale bersaglio.
2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono
essere indicati le modalita' d'uso e di smaltimento del
prodotto stesso.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha
efficacia di dodici mesi a decorrere dalla predetta
pubblicazione.
Roma, 18 dicembre 2008
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242